L'accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi di imposta successivi. Il contribuente ha la facoltà di richiedere la retroattività dell’accordo al ricorrere di specifiche circostanze.
Tale possibilità è, infatti, subordinata al verificarsi di specifiche condizioni, diverse a seconda che si tratti di accordi che non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni o, viceversa, che conseguano. In particolare:
a) con riferimento agli accordi che non conseguono ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri (e. articolo 31-ter, comma 2, D.P.R. 600/1973), il contribuente può decidere di retrodatare l’efficacia dell’accordo ad un periodo d’imposta precedente, ancora passibile di accertamento, a patto che nel periodo d’imposta considerato:
siano verificate le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base delle quali si è raggiunto l’accordo;
non siano state formalmente avviate attività di accertamento tributario (i.e. accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari o altre) a carico del contribuente.
Al fine di perfezionare tale facoltà, il contribuente potrebbe essere chiamato ad avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso o a presentare dichiarazioni integrative, in ogni caso senza applicazione di sanzioni amministrative.
b) con riferimento agli accordi che conseguono ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri (e. articolo 31-ter, comma 3, D.P.R. 600/1973), oltre alle condizioni menzionate in riferimento agli accordi di cui al punto a, la possibilità di retrodatare l’efficacia dell’accordo è subordinata a due ulteriori requisiti:
il contribuente deve averne fatto espressa richiesta al momento di presentazione dell’istanza di accordo preventivo;
le autorità competenti degli altri Stati esteri coinvolti devono acconsentire a estendere l'accordo ad annualità precedenti.
Anche in questo caso, qualora il perfezionamento dell’accordo preveda che il contribuente rettifichi il comportamento adottato, questi sarà tenuto al ravvedimento operoso o alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.
L’impresa che intende rinnovare i termini dell’accordo ha l’onere, a pena di decadenza, di inoltrare all’Ufficio l’istanza di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza e con le modalità di accesso alla procedura stessa.
Almeno 15 giorni prima della scadenza dell’accordo, l’Ufficio comunica l’avvio dell’istruttoria volta al rinnovo dell’accordo ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato. Il procedimento di rinnovo si conclude con la firma di un accordo il cui contenuto recepisce gli esiti dell’istruttoria svolta.